Che cos’è?
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Chi può usufruirne?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- Condomìni
- Privati
- Istituti autonomi case popolari
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per quali interventi?
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di riscaldamento o climatizzazione invernale
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 (con lavori eseguiti almeno al 60% entro luglio 2022).
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.
– INTERVENTI AGGIUNTIVI
Oltre agli interventi sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida dell’agenzia delle entrate sul Superbonus del 110%
In che arco di tempo è valido il superbonus del 110%?
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 fà fede:
- la data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
oppure
- la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei
pagamenti, per le figure giuridiche: imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di
competenza).
Qual’è il tetto di spesa per le detrazioni?
– COIBENTAZIONE INVOLUCRO (es. Cappotto Termico)
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari - 40.000 euro, per ogni unità immobiliare di condominio da 2 a 8 unità immobiliari
- 30.000 euro, per ogni unità immobiliare di condominio oltre le 8 unità immobiliari
– SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
- 30.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari - 20.000 euro, per ogni unità immobiliare di condominio da 2 a 8 unità immobiliari
- 15.000 euro, per ogni unità immobiliare di condominio oltre le 8 unità immobiliari
– INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro/kW di potenza nominale
– INSTALLAZIONE SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
- 3.000 euro
Come si usufruisce del superbonus?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
– di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Cosa è necessario?
Per esercitare l’opzione il contribuente deve acquisire:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
E’ cumulabile con altre agevolazioni o detrazioni fiscali?
Si è cumulabile con altri interventi che non ricadono nel superbonus ma ogni voce deve essere contabilizzata a parte con il rispettivo coefficente (%) di detrazione
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