Detrazioni fiscali 2020
Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico 2020 sono del 50% – 65% – 80% – 85% e il recentissimo Superbonus del 110%
Agevolazioni al 50% per interventi di:
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Agevolazioni al 65% per interventi di:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
Agevolazioni al 80 o al 85% (miglioramento complessivo di una o due classi) per interventi condominiali di:
- interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
La scadenza degli incentivi è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2020 come per le Detrazioni Fiscali per Ristrutturazioni Edilizie Dopo questa data le detrazioni seguiranno le percentuali previste per le Manutenzioni Straordinarie e Ristrutturazioni Edilizie
Per ottenere il massimo dagli incentivi previsti è importante che venga studiato un Progetto Dedicato e impostate tutte le pratiche necessarie.
Cessione del credito
E’ possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.
E’ possibile infatti cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).
Contributo sotto forma di sconto
Esclusivamente per le spese sostenute nell’anno 2019 si può optare, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Dal 1° gennaio 2020, la possibilità di optare per lo sconto in fattura è prevista soltanto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro. Il decreto Mise 26 giugno 2015 definisce ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Caratteristiche indispensabili dell’immobile per accedere alle detrazioni
- Deve essere già dotato di impianto di riscaldamento (ad eccezione del solo caso dell’installazione di pannelli solari dove l’esistenza dell’impianto di riscaldamento non è obbligatoria).
Inoltre, a differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.).
Che tipo di interventi possono beneficiare della detrazione
Esistono quattro categorie di interventi ammesse alla detrazione fiscale e ad ognuna di esse è associato un valore massimo di detrazione:
– Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all’edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti. Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano.
Per gli interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è 100.000 euro.
– Interventi sugli involucri degli edifici
Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre.
Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza.
Il limite della detrazione per interventi sugli involucri degli edifici è di 60.000 euro.
– Installazione di pannelli solari
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi.
È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell’Unione Europea o della Svizzera.
Il limite della detrazione per l’installazione di pannelli solari è di 60.000 euro.
– Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.
Quali costi rientrano nelle detrazioni per il Risparmio Energetico?
- Lavori edili e forniture relativi all’intervento di risparmio energetico
- Prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Questi i tipi di intervento previsti:
- Interventi sull’involucro Edilizio: fornitura e posa di materiale coibente (isolante) e di materiali ordinari risultassero necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo
- Interventi su finestre e infissi quali sostituzioni o integrazioni
- Interventi su impianti: interventi su climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria (ACS) comprensivi di fornitura e installazione di apparecchiatura termica, idraulica, elettrica e elettronica, e tutte le opere murarie e idrauliche connesse oltreché demolizione e smaltimento vecchi impianti
Chi può usufruire delle detrazioni per il Risparmio Energetico?
I proprietari degli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione o titolari di diritto su immobile, ovvero:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- le persone giuridiche (contribuenti che conseguono reddito d’impresa es. persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Ma anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Quali sono i documenti necessari per accedere alla detrazione fiscale
Per beneficiare dell’Agevolazione Fiscale per il Risparmio Energetico è necessario presentare questi documenti:
- Asseverazione di conformità ai requisiti tecnici richiesti. Può essere unica anche in caso di più tipologie di intervento. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW. L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009) nel caso sia stata predisposto un intervento con presentazione di Legge 10/91.
- Attestato di Prestazione Energetica APE, da produrre dopo l’esecuzione degli interventi. Per la sostituzione di finestre, per l’installazione di pannelli solari e per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale non occorre più presentare l’Attestato di Prestazione Energetica APE
- Scheda informativa contenente: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione e certificazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Vedi la GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO